“Chiunque, eccetto il debitore stesso e l’ufficiale giudiziario che ha provveduto al pignoramento, nonchè i soggetti espressamente esclusi dall’art. 1471. c.c., cioè gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per il loro ministero, è ammesso a fare offerte all’incanto”, recita l’art. 579 c.p.c. In particolare possono anche presentare offerte:
– il coniuge del debitore purchè non esecutato;
– i terzi comproprietari dll’immobile, non debitori;
– minori, ed i soggetti privi in tutto o in parte della capacità di agire, (interdizione, inabilitazione amministratore di sostegno etc.) la cui partecipazione all’asta è soggetta alla previa necessaria autorizzazione dell’autorità giudiziaria di competenza.